Art. 1
DENOMINAZIONE – SEDE
L’Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari per la Lombardia, detta anche ANBI Lombardia, è costituita con durata illimitata in base allo Statuto dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari, detta anche Associazione nazionale Consorzi gestione e tutala del territorio e acque irrigue (ANBI), approvato con Assemblea Straordinaria, in data 22 luglio 2015, come da verbale redatto dal Dott. Emanuele Caroselli, notaio di Novara, con atto rep. 45508/15005 e registrato il 28 luglio 2015. Successivamente, su richiesta della Prefettura di Roma sono state apportate le correzioni richieste con atto pubblico rep. 27893/10349, rogato in data 17 febbraio 2016 e registrato il 3 marzo 2016.
Il nuovo Statuto di ANBI è stato approvato e iscritto nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma, Area IV, con atto prot. 0108394 del 01 aprile 2016.
L’Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari per la Lombardia, di seguito abbreviata in ANBI Lombardia ha sede legale in Cremona, via Ponchielli 5. Essa è retta dal presente Statuto adottato ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari nell’ambito della propria autonomia operativa e funzionale.
Art. 2
SCOPI
Nell’ambito degli scopi istituzionali dell’Associazione e in aggiunta alle funzioni competenti ad ANBI Lombardia quale struttura periferica dell’Associazione stessa, ANBI Lombardia provvede in particolare, con autonomia operativa, a:
Art. 3
ATTIVITA’
Per la realizzazione degli scopi indicati al precedente art. 2, ANBI Lombardia svolge le seguenti attività:
Art. 4
SOCI
Fanno parte di ANBI Lombardia i soci dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari aventi sede nell’ambito del territorio della regione Lombardia.
In relazione all’articolo 6 dello Statuto di ANBI, il Socio ordinario è obbligato a rimanere a far parte dell’Associazione per tre anni dalla data della sua ammissione. Tale obbligo si rinnova tacitamente di triennio in triennio qualora non si sia esercitata la facoltà di recesso con il preavviso di un anno.
Art. 5
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
Art. 6
L’ASSEMBLEA
L’Assemblea di ANBI Lombardia è composta dai soci di ANBI Lombardia. Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e ad essere eletti i soci in regola col pagamento dei contributi dovuti ad ANBI Lombardia ed all’Associazione Nazionale.
I morosi degli obblighi contributivi, tanto dell’Associazione quanto di ANBI Lombardia, non hanno diritto di partecipare alle Assemblee e sono ineleggibili a qualsiasi carica sociale.
La regolarizzazione delle posizioni contributive ripristina il diritto a partecipare alle Assemblee e ad essere eletto a cariche sociali, con effetto immediato.
Le persone giuridiche partecipano all’Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante, ovvero del Presidente o da un suo consigliere delegato appositamente designato con provvedimento deliberativo.
L’Assemblea, entro 90 giorni dalla elezione dei Consigli dei Consorzi di bonifica associati, si riunisce per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente.
Art. 7
FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA
E’ di competenza dell’Assemblea:
Art. 8
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Comitato ed è presieduta dal Presidente.
Essa si riunisce in via ordinaria due volte all’anno, entro il mese di dicembre ed entro il mese di giugno ed in via straordinaria ogni qualvolta un quarto degli associati lo richieda o il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno.
L’avviso di convocazione verrà spedito nella forma di legge e dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’Assemblea nonché degli argomenti da trattare.
In caso d’urgenza l’avviso può essere spedito tramite posta elettronica certificata o telegraficamente almeno 3 (tre) giorni prima della data dell’Assemblea.
Art. 9
FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno tre quarti dei componenti.
Trascorsa un’ora da quella fissata dall’avviso, l’Assemblea si intende costituita in seconda convocazione, che sarà valida qualora sia presente almeno la metà dei componenti.
E’ valida la presenza in videoconferenza.
Il socio può farsi sostituire nell’Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le elezioni e le deliberazioni concernenti persone debbono aver luogo a scrutinio segreto. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà ad elezione di ballottaggio.
In caso di mancata accettazione subentrerà all’eletto colui che avrà riportato il numero di voti immediatamente inferiore.
Ogni socio ha diritto a un voto e rimane in carico per 5 (cinque) anni.
Art. 10
COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è composto da 5 (CINQUE) membri eletti dall’Assemblea nel proprio seno.
I membri del Comitato Esecutivo durano in carica 5 (cinque anni) e sono rieleggibili.
Nel caso di perdita della qualità di membro dell’Assemblea, essi decadono dalla carica. In questo caso l’Assemblea procede alla reintegrazione del Comitato Esecutivo nel numero originario. I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Comitato Esecutivo.
Art. 11
FUNZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO
E’ di competenza del Comitato Esecutivo:
Art. 12
CONVOCAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma ogni due mesi nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o 3 (tre) membri ne facciano richiesta.
Per le modalità di convocazione si fa riferimento all’art. 7.
E’ valida la presenza in videoconferenza.
Art. 13
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente in caso di assenza del Presidente.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Decadono dalle funzioni di componenti il Comitato Esecutivo i membri che senza giustificato motivo non intervengano a 3 (tre) sedute consecutive.
Art. 14
PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza di ANBI Lombardia. Firma gli atti e la corrispondenza, con facoltà di delega al Vicepresidente per determinate materie.
Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo rappresentanti di enti associati, di Enti o organismi interessati alla Bonifica ed all’attività dei Consorzi, in relazione alla natura degli argomenti fissati all’o.d.g.
Il Presidente in caso di urgenza può deliberare su materia di competenza del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea (in particolare: deliberare sul funzionamento e sull’organizzazione di ANBI Lombardia e dei suoi uffici; deliberare sull’assunzione di iniziative conformi agli scopi statutari, affidate ad ANBI Lombardia da Enti pubblici o privati).
Tali deliberazioni dovranno essere sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea nella prima riunione successiva.
Art. 15
VICE – PRESIDENTE
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art. 16
DIREZIONE
Per il funzionamento di ANBI Lombardia è nominato dal Comitato su proposta del Presidente un Direttore che risponde dell’andamento dell’ufficio nei confronti del Presidente, del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea.
Il Direttore sovraintende la struttura organizzativa di ANBI Lombardia, di cui programma, dirige e coordina l’attività degli uffici con i relativi poteri decisionali riferendone al Presidente, al Comitato Esecutivo e all’Assemblea.
Al Direttore competono le operazioni di ordinaria gestione di ANBI Lombardia.
Il Direttore assiste alle riunioni degli organi di ANBI Lombardia e, in qualità di Segretario, ne redige i verbali.
Art. 17
ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate di ANBI Lombardia sono costituite dai contributi degli associati addizionali a carico degli associati, rispetto a quelli dovuti all’Associazione; contributi che saranno determinati, in relazione al fabbisogno di spesa previsto dal bilancio di previsione, in base all’art. 10[1] dello Statuto di ANBI e dalle somme incassate per finanziamenti, sponsorizzazioni, atti di liberalità o per altri titoli connessi alle funzioni istituzionali.
I contributi associativi saranno annualmente fissati dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Art. 18
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario segue l’anno solare.
Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 15 dicembre; il conto consuntivo deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 giugno.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione, quelli di amministrazione nonché i fondi e le riserve che fossero eventualmente costituiti.
In caso di scioglimento di ANBI Lombardia per qualunque causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto all’Associazione Nazionale delle Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari di cui ANBI Lombardia fa parte.
Art. 19
REVISORE DEI CONTI
L’Assemblea nomina il revisore dei conti.
Il revisore vigila sulla gestione amministrativa, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo riferendone all’Assemblea, alle cui riunioni assiste.
Il revisore può assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.
Art. 20
NORME TRANSITORIE
Il presente Statuto entrerà in vigore alla data dell’approvazione di cui all’art. 16 dello Statuto dell’Associazione Nazionale.
I componenti degli organi dell’ANBI Lombardia in carica all’atto dell’approvazione del presente Statuto manterranno le loro funzioni fino alla scadenza naturale dell’Assemblea di ANBI Lombardia.